Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1622 del 4 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Le dichiarazioni della persona offesa dal reato sono — indipendentemente dalla eventuale concorrente qualifica di coindagato in procedimenti connessi o collegati del soggetto che le rende — assimilabili alla testimonianza, che il legislatore considera un mezzo di prova, attribuendole, ai fini dell'affermazione della responsabilitā, una presunzione di attendibilitā maggiore della semplice chiamata in correitā o in reitā, la quale, pur costituendo un Ģelementoģ di prova, esige la concomitanza di altri elementi di eguale valenza, che la corroborino. (Fattispecie relativa a procedimento incidentale de libertate, relativamente al quale la S.C. ha ritenuto che la deposizione della vittima dell'azione criminosa, per quanto rappresenti un quid pluris rispetto all'indizio, ancorché grave, cui č subordinata la prognosi richiesta dall'art. 273 c.p.p., deve essere dal giudice sottoposta a un rigoroso vaglio, al fine di escludere che essa sia effetto di mire deviatrici).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.