Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1503 del 3 giugno 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti ad iniziativa della polizia giudiziaria, il termine per la proposizione della richiesta di riesame non può decorrere dalla notifica del decreto di convalida al difensore; infatti, nonostante l'art. 355, comma 3, c.p.p. legittimi quest'ultimo a proporre istanza di riesame, non esiste alcun obbligo di notifica del detto provvedimento al difensore medesimo, sussistendo l'obbligatorietà di tale adempimento, per espressa statuizione dell'ultima parte del comma 2 dello stesso articolo, soltanto nei confronti della «persona alla quale le cose sono state sequestrate». (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame, essendo decorso il termine dei dieci giorni, previsto dall'art. 324 c.p.p. dalla data di notifica del decreto al difensore. La S.C. ha rilevato che essendo la notifica del decreto di convalida all'indagato avvenuta il 6 dicembre la richiesta di riesame depositata il 16 dicembre 1994 era, pertanto, in termine).

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