Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1329 del 10 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'omicidio preterintenzionale, sotto il profilo soggettivo concorrono un dato positivo ed uno negativo: la volontā di offendere (con percosse o lesioni) e la mancanza dell'intenzione di uccidere; mentre invece l'elemento psicologico che connota l'omicidio volontario č proprio l'intenzione di cagionare la morte della vittima. Quando il complesso delle circostanze non evidenzia ictu oculi l'animus necandi, per le difficoltā di riconoscere per via diretta il proposito dell'agente, sorreggono il ragionamento fatti certi che consentono di provare l'esistenza o meno di altri fatti (ignoti) attraverso un procedimento logico d'induzione. Fatti tesi ad individuare la volontā omicida sono precipuamente i mezzi usati, la direzione, l'intensitā e la reiterazione dei colpi, la distanza dal bersaglio, la parte del corpo colpita, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscono l'azione cruenta.

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