Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12589 del 28 dicembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di cui all'art. 477 c.p. la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l'apparenza dell'originale. Ciò perché neppure al titolare del documento stesso (certificato o autorizzazione) è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l'originale. (Fattispecie relativa a contrassegno per invalidi, che permetteva l'accesso di autoveicolo a zone a traffico limitato del Comune di Firenze, realizzato su carta dello stesso colore dell'originale ed utilizzato dal figlio del titolare).

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