Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1235 del 27 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora alle condizioni di salute pur eccezionalmente gravi si possa far fronte con le necessarie terapie senza dimettere il detenuto dalla casa di custodia viene automaticamente a ripristinarsi l'obbligo del giudice di applicare la custodia cautelare in carcere al soggetto indagato per uno dei reati in relazione ai quali l'art. 275 comma terzo impone siffatta misura.

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