Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7463 del 1 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Le ordinanze che ammettono (o escludono) la costituzione della parte civile, sia che si contesti la titolaritā del diritto, sia che si contesti la rappresentanza dell'avente diritto o le finalitā stesse della costituzione, non sono impugnabili posto che nell'attuale disciplina processuale, come giā in quella previgente, č accolto, con la formulazione dell'art. 568, n. 1, c.p.p., il principio della tassativitā dei mezzi di impugnazione né alcuna disposizione di legge prevede l'impugnazione autonoma o con la sentenza di dette ordinanze.

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