Cassazione penale Sez. I sentenza n. 673 del 29 marzo 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di procedimento di sorveglianza, nel caso in cui l'avviso per la data dell'udienza sia stato dato senza il rispetto del termine di dieci giorni liberi previsto dall'art. 666, terzo comma, richiamato dall'art. 678 c.p.p., deve ritenersi verificata una nullitā di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lettera c), c.p.p., in quanto il mancato rispetto di detto termine incide sul diritto della difesa sotto il profilo della sua menomazione in ordine all'apprestamento di mezzi difensivi sia da parte dell'interessato che del suo difensore, la cui partecipazione all'udienza camerale č prevista — a differenza di quella dell'interessato — come necessaria dall'art. 666, quarto comma del codice di rito.

(massima n. 2)

In tema di procedimento di sorveglianza, nel caso in cui l'avviso per la data dell'udienza sia stato dato senza il rispetto del termine di dieci giorni liberi previsto dall'art. 666, terzo comma, richiamato dall'art. 678 c.p.p., deve ritenersi verificata una nullitā di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., in quanto il mancato rispetto di detto termine incide sul diritto della difesa sotto il profilo della sua menomazione in ordine all'apprestamento di mezzi difensivi sia da parte dell'interessato che del suo difensore, la cui partecipazione all'udienza camerale č prevista — a differenza di quella dell'interessato — come necessaria dall'art. 666, quarto comma, del codice di rito.

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