Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6718 del 10 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorquando il P.M. eserciti l'azione penale formulando l'imputazione, ancorché sulla falsariga di quanto disposto dal Gip, con richiesta di rinvio a giudizio, č esclusa la violazione dell'art. 178, lett. b), c.p.p. per l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale. Il Gip, infatti, non fa che esplicare, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., il controllo teso a verificare se le risultanze dell'attivitā svolta nel corso delle indagini preliminari siano o meno esaurienti ai fini della legalitā della Ģinazioneģ del P.M. che ha richiesto l'archiviazione e tale apprezzamento non č circoscritto nell'ambito dei confini della notitia criminis delibata dal P.M. e della sua conseguente richiesta. (Fattispecie nella quale il Gip, disattendendo la richiesta di archiviazione, non si era limitato a rimettere gli atti al P.M. o ad indicargli i temi relativi all'esatta qualificazione del fatto, ma aveva integralmente formulato due capi di imputazione).

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