Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6687 del 10 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'apposizione di una data falsa mediante il timbro a calendario, da parte del funzionario di un ufficio postale, in calce ad un ricorso amministrativo integra gli estremi del falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), e non in certificazioni amministrative (art. 477 c.p.), poiché si riferisce all'attestazione di attivitą compiute dal P.U. nell'esercizio delle sue funzioni in relazione alla ricezione del ricorso stesso e rilevanti ai fini dell'ammissibilitą sotto il profilo del rispetto dei termini di presentazione, previsti dalla legge a pena di decadenza. (Fattispecie di falso relativa a ricorso avverso l'avviso di accertamento di valore dell'amministrazione finanziaria).

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