Cassazione penale Sez. III sentenza n. 597 del 18 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inosservanza del termine di 48 ore per la convalida del sequestro, di cui all'art. 355 c.p.p., ancorché tale termine sia ordinatorio, dà luogo al dovere del P.M. di disporre la restituzione delle cose sequestrate; tuttavia, quando il deposito del provvedimento avvenga nel secondo giorno dalla ricezione del verbale di sequestro, deve presumersi che esso sia stato effettuato nelle ore di ufficio mentre la mancata indicazione dell'ora costituisce una mera irregolarità, che può dar luogo a responsabilità disciplinare del funzionario che riceve il provvedimento, ma che, di per sé, non determina una presunzione di intempestività con conseguente inefficacia del sequestro.

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