Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5734 del 16 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di appello celebrato con il rito di cui all'art. 599 c.p.p., una volta espletate le rituali comunicazioni e notifiche, per i principi di speditezza e di concentrazione, che impongono la sua definizione in un'unica udienza in camera di consiglio, non č motivo di nullitā del giudizio o causa di rinvio dell'udienza la mancata presenza fisica del P.M., del difensore o dell'imputato che non abbia tempestivamente comunicato l'impedimento assoluto a comparire. La partecipazione del P.M. e dei difensori č necessaria solo nell'ipotesi dell'eventuale rinnovazione della istruttoria dibattimentale. (Nella fattispecie, relativa a giudizio di appello avverso sentenza pronunciata in esito a rito abbreviato, la Corte di cassazione ha escluso che fosse motivo di nullitā la mancata traduzione dell'imputato detenuto che non aveva fatto pervenire tempestivamente richiesta fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 127, comma 2, c.p.p.).

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