Cassazione penale Sez. I sentenza n. 544 del 11 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella determinazione, in sede esecutiva, della pena per pił reati continuati giudicati con pił sentenze, deve essere assunta come pena-base quella inflitta per il reato singolo considerato come violazione pił grave. Ne discende che č illegittimo assumere come pena-base sulla quale operare l'aumento per la continuazione quella complessiva inflitta con una delle sentenze, comprensiva, a sua volta, di una pena-base e di un aumento a titolo di continuazione.

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