Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5331 del 6 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui una intercettazione venga ritualmente ordinata con riferimento al reato per il quale si procede, che in astratto preveda la pena massima superiore a cinque anni, e successivamente l'imputazione venga mutata in altra, per la quale l'intercettazione stessa non sarebbe stata ammissibile, la prova acquisita č utilizzabile, in quanto il divieto di cui all'art. 271 c.p.p. č imposto soltanto con riferimento ai provvedimenti adottati in casi non consentiti. Se l'atto č invece legittimo, i suoi risultati mantengono tale carattere anche se la modifica della qualificazione giuridica del reato fa diventare, con valutazione postuma, non pių conforme alla previsione processuale la intercettazione eseguita.

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