Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4559 del 21 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazione del difensore avverso una sentenza contumaciale, non vi è coincidenza tra la procura speciale (art. 122 c.p.p.) che deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e lo specifico mandato di cui all'art. 571, terzo comma, stesso codice. Invero la specificità del mandato regolato da quest'ultima norma è intesa a garantire all'imputato contumace la facoltà di effettuare una scelta libera e consapevole in ordine allo specifico esercizio del diritto di impugnazione, ed è certo che una scelta di tal genere può essere effettuata nelle forme previste per la nomina del difensore di fiducia (art. 571, terzo comma, seconda parte, c.p.p. in relazione all'art. 96 stesso codice); nomina che è efficace se fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (art. 96, secondo comma, c.p.p.), purché da essa (dichiarazione) emerga, in modo chiaro ed univoco, la volontà di impugnare (ex art. 571, terzo comma, c.p.p.).

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