Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4556 del 7 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La perquisizione, che è mezzo di ricerca della prova, presuppone l'esistenza di un fondato motivo che consenta di ritenere che il corpo del reato o cose pertinenti al reato si trovino sulla persona di un determinato soggetto o in un determinato luogo, sicché è essenziale la previa individuazione del thema probandum ed è necessaria l'esistenza di indizi di rilievo convergenti in riferimento ad una concreta figura di reato, verso la probabilità di rinvenimento della res oggetto della ricerca. Pertanto, qualora si proceda in base a semplici sospetti o illazioni e in difetto di un concreto nesso strumentale con una determinata attività criminosa, la perquisizione e il sequestro ad essa conseguente si trasformano da mezzo di ricerca della prova in mezzo di acquisizione di una notitia criminis, come tale inammissibile perché lesivo della libertà individuale lato sensu, che ha i suoi referenti negli artt. 13 e 14 della Costituzione. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio, la Suprema Corte ha osservato che il tribunale del riesame non avrebbe potuto non rilevare immediatamente che il P.M. non aveva individuato ipotesi criminose concrete né elementi fattuali specifici e precisi, essendosi limitato ad enunciare ipotesi di reato vaghe e non determinate attraverso meri riferimenti normativi e l'indicazione di una attività illecita di natura massonica che non apporta, di per sé, un qualsiasi apprezzabile contributo all'esigenza di formulazione, sia pur sommaria, di una specifica fattispecie criminosa).

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