Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3807 del 31 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della riparazione del danno, di cui all'art. 62 n. 6 c.p., non è sufficiente, nel caso di offerta non accettata, che il colpevole metta a disposizione della persona offesa i suoi beni, dato che, perché possa considerarsi sussistente l'attenuante, occorre che la persona offesa sia messa in grado di disporre agevolmente, immediatamente ed incondizionatamente di quanto ha formato oggetto di una offerta non accettata. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che l'indicata ipotesi non si fosse verificata per non essere stati tramutati in danaro i beni offerti, e cioè, la metà del terreno e della casa di abitazione che l'imputato aveva in comproprietà con la moglie).

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