Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3658 del 1 settembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

L'errore materiale, perché sia suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p., non dev'essere partecipe del processo volitivo del giudice, ma deve semplicemente consistere in una mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione. Pertanto, non può farsi luogo alla procedura di correzione ove nessuna disarmonia emerga tra il contenuto decisorio del provvedimento e la sua formale manifestazione. (Fattispecie nella quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta, avanzata da una corte d'assise d'appello, di correggere l'errore nel quale la Suprema Corte era incorsa nella designazione del giudice di rinvio).

(massima n. 2)

In virtù del disposto dell'art. 627 c.p.p. la sentenza con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio di rinvio ad un determinato giudice è sempre attributiva della competenza, sicché non è consentito porre in discussione i criteri che hanno indotto la corte stessa a quella designazione, pur se non condivisibile o finanche erronea. La suddetta designazione, una volta effettuata, non è infatti, suscettibile di revoca, né di modifica attraverso il ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali.

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