Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3558 del 16 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza sottopone al visto di controllo del direttore del carcere o di altro appartenente all'amministrazione penitenziaria la corrispondenza dei detenuti, ha un'indubbia rilevanza amministrativa che non incide, quando č correttamente motivato, sulla libertā personale del detenuto, con la conseguente ricorribilitā a norma dell'art. 111 della Costituzione, inerendo, piuttosto a una modalitā regolamentatrice del regime carcerario.

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