Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2883 del 22 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di totale mancanza, nell'ordinanza applicativa di misura cautelare, dell'indicazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano, in concreto, la misura disposta, costituendo detta mancanza, ai sensi dell'art. 292, comma 2, c.p.p., causa di nullitą dell'ordinanza medesima, il tribunale chiamato a pronunciarsi sull'eventuale richiesta di riesame e davanti al quale la relativa eccezione sia stata formulata, deve annullare il provvedimento impugnato, essendogli inibito integrarlo nella parte che presenta la mancanza summenzionata.

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