Cassazione penale Sez. I sentenza n. 272 del 11 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di esecuzione, l'omesso avviso della data dell'udienza in camera di consiglio all'interessato e al difensore determina una nullitą di ordine generale a termini dell'art. 178, lettera c), c.p.p., di carattere assoluto, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio che ricorre, a maggior ragione, allorché il giudice abbia omesso di fissare l'udienza adottando provvedimento de plano. (Fattispecie in tema di revoca del condono disposta dal tribunale a semplice richiesta del P.M.).

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