Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 2704 del 13 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento con il quale il giudice, ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, accolga, ai sensi dell'art. 410, comma 2, c.p.p., detta ultima richiesta, è legittimamente adottato nella forma del decreto motivato e non è soggetto ad impugnazione alcuna, neppure nel caso in cui si voglia contestare la detta ritenuta inammissibilità, e ciò in quanto con l'impugnazione si tende a far valere un mero difetto di motivazione, laddove in tema di archiviazione il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando sussistono le nullità previste dall'art. 127, comma 5.

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