Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2420 del 12 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La nomina del difensore, anziché al fine della presentazione dei motivi, effettuata dall'imputato dinanzi al cancelliere, in una con la dichiarazione di appello contro la sentenza contumaciale, possiede i requisiti del mandato specifico gią richiesto dall'art. 2, L. 23 gennaio 1989, n. 22 e di cui all'art. 571 del nuovo codice di rito. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello perché presentato da difensore non munito di mandato specifico).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.