Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2282 del 24 febbraio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

L'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6, prima parte, c.p. va intesa in funzione dell'art. 185 stesso codice e di conseguenza, essa è applicabile a qualsiasi reato ogni qualvolta ne sia derivato un danno patrimoniale o non patrimoniale suscettibile di riparazione a norma delle leggi civili nelle forme delle restituzioni e del risarcimento. Detta attenuante, diversamente da quella prevista nell'art. 62 n. 4 — che ha natura oggettiva in quanto prescinde dalla condotta dell'agente — presuppone, invece, il ravvedimento attivo del colpevole, coerentemente alla sua funzione propria che ha fondamento e motivazione psicologica rilevando un ravvedimento che è indice di minore criminosità; per cui, nell'ipotesi di abbandono della refurtiva e recupero della stessa ad opera della polizia giudiziaria, viene a mancare la possibilità stessa di un fattivo ravvedimento del reo e, conseguentemente, di un sicuro accertamento della sua minore pericolosità sociale, ai fini dell'applicabilità delle predetta attenuante.

(massima n. 2)

In tema di circostanze attenuanti, nell'ipotesi di reato continuato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cit., è applicabile solo quando il risarcimento integrale sia intervenuto in relazione a tutti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, e non solo per quello più grave o per taluni di essi.

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