Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1974 del 1 giugno 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di compravendita, sino a quando il bene non sia stato consegnato al compratore, il venditore ne conserva la detenzione nomine alieno, anche dopo la consegna del bene allo spedizioniere; quest'ultimo, infatti, ai sensi dell'art. 1737 c.c. č solo un mandatario del committente per conto del quale si impegna a concludere un contratto di trasporto, restando il possesso o la detenzione del bene in capo al mandatario; pertanto il venditore, detentore nomine alieno del bene e committente del contratto di spedizione, č legittimato a proporre richiesta di riesame del sequestro del bene venduto effettuato presso lo spedizioniere.

(massima n. 2)

Nella nozione di Ģpersona che avrebbe diritto alla loro restituzioneģ di cui all'art. 257 c.p.p. rientrano non solo il proprietario e coloro i quali vantano un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato, ma anche tutti quei soggetti che hanno un titolo, sia pure derivante da un rapporto obbligatorio, a conseguire il possesso o la detenzione del bene; pertanto, chiunque possa potenzialmente trovarsi nella possibilitā di chiedere ed ottenere dalla autoritā giudiziaria, anche in conflitto con la volontā del proprietario, la consegna del bene, č soggetto legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro penale.

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