Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 1722 del 22 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La persona offesa dal reato, in quanto tale, qualora non rivesta anche la qualità di persona che potrebbe avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate, non è legittimata né a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice né a presentare appello avverso i provvedimenti in materia di sequestro preventivo né a proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324 c.p.p.

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