Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1449 del 8 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del delitto di corruzione, č sufficiente una generica competenza dell'agente, derivante dalla sua appartenenza all'ufficio pubblico, quando questa gli consenta in concreto una qualsiasi ingerenza (o incidenza) illecita nella formazione o manifestazione della volontā dell'ente pubblico, culminante nell'emanazione dell'atto. Tale competenza non va, peraltro, necessariamente riferita all'atto terminale del procedimento amministrativo, assumendo rilievo in relazione a qualsiasi segmento (anche non formalizzato) della seriazione procedimentale, attesa la forza esponenziale che il comportamento — non, quindi, l'atto — assume ai fini della realizzazione del reato previsto dall'art. 319 c.p.

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