Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1253 del 23 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'unicità del disegno criminoso, costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generica inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma, deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerà, di volta in volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma stesso.

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