Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11360 del 10 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, quanto alla possibilità di concorso fra le ipotesi di acquisto e di tentativo di importazione, l'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 elenca una serie di condotte tipiche, con la previsione della detenzione in funzione di chiusura rispetto agli altri comportamenti illeciti descritti, tutti puniti allo stesso modo e costituenti, perciò, ipotesi criminose equivalenti che si pongono in rapporto di alternatività formale; le diverse condotte dalle norme previste perdono la loro individualità se costituiscono manifestazione del potere di disposizione della medesima sostanza; tale assorbimento — con conseguente esclusione del concorso di reati — è subordinato al duplice presupposto che si tratti della stessa sostanza stupefacente e che le condotte siano state poste in essere contestualmente, ossia indirizzate ad un unico fine e senza apprezzabile soluzione di continuità; quando, invece, le differenti azioni tipiche (detenzione, vendita, offerta in vendita, cessione ecc.) siano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e, quindi, distinti reati, eventualmente unificati nel vincolo della continuazione.

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