Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 1106 del 29 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di amnistia e di indulto, emessi de plano dal giudice dell'esecuzione, non č esperibile il ricorso per cassazione, bensė l'opposizione avanti allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 672, primo comma, c.p.p.

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