Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9861 del 29 ottobre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Il divieto della reformatio in peius č un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena inflitta con la sentenza annullata e quella inflitta dal giudice del rinvio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla.

(massima n. 2)

Il divieto della reformatio in peius č un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena inflitta con la sentenza annullata e quella inflitta dal giudice del rinvio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla.

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