(massima n. 1)
Agli effetti della disciplina dettata dall'art. 81 c.p. per violazione più grave si deve intendere quella che, in concreto, presenti maggiore gravità e sia quindi passibile della pena più grave. Peraltro nel concorso di violazioni punite con pene eterogenee deve ritenersi più grave la violazione punita con pena detentiva, mentre, d'altro canto, ove il giudice ritenga, in concreto, più grave una violazione punita meno severamente di altra concorrente, la sua valutazione non potrà valicare i limiti di applicazione dell'istituto della continuazione, che è diretto a mitigare il rigore del cumulo materiale delle pene, sino a far conseguire al reo una pena inferiore a quella minima prevista per un singolo reato. (La Cassazione ha in particolare rilevato che il criterio della gravità «in concreto» ha trovato una sostanziale consacrazione nell'art. 187 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, il quale enuncia un principio che non vi è ragione di considerare limitato alla materia dell'esecuzione).