Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8019 del 24 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Agli effetti della disciplina dettata dall'art. 81 c.p. per violazione pił grave si deve intendere quella che, in concreto, presenti maggiore gravitą e sia quindi passibile della pena pił grave. Peraltro nel concorso di violazioni punite con pene eterogenee deve ritenersi pił grave la violazione punita con pena detentiva, mentre, d'altro canto, ove il giudice ritenga, in concreto, pił grave una violazione punita meno severamente di altra concorrente, la sua valutazione non potrą valicare i limiti di applicazione dell'istituto della continuazione, che č diretto a mitigare il rigore del cumulo materiale delle pene, sino a far conseguire al reo una pena inferiore a quella minima prevista per un singolo reato. (La Cassazione ha in particolare rilevato che il criterio della gravitą «in concreto» ha trovato una sostanziale consacrazione nell'art. 187 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, il quale enuncia un principio che non vi č ragione di considerare limitato alla materia dell'esecuzione).

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