Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7783 del 18 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Risponde di falsitą ideologica in atto pubblico, ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p., chi, nei formulari in codice a corredo della domanda di iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro abbia fornito indicazioni non rispondenti al vero su dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, inducendo cosģ gli organi preposti a formare una graduatoria falsa, a nulla rilevando la possibilitą di controllo delle anzidette indicazioni da parte di tali organi.

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