Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5227 del 20 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pubblico ufficiale risponde del reato di corruzione anche quando pone in essere un atto contrario non ad un dovere specifico d'ufficio, ma al generico dovere di fedeltą, obbedienza, segretezza, imparzialitą, onestą, vigilanza, con esclusione del solo atto contrario al dovere di correttezza.

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