Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5216 del 20 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La rilevanza giuridica del «medesimo disegno criminoso» di cui al secondo comma dell'art. 81, cpv., c.p. trova la sua ragion d'essere nel minor disvalore sociale di più reati che non scaturiscano da altrettanti progetti, ma da uno solo, che avvinca tutte le singole violazioni della legge penale. Di conseguenza esso può essere ravvisato solo se la decisione di commettere i vari reati sia stata presa dall'agente in un momento precedente la consumazione del primo e si sia estesa a tutti gli altri, già programmati, sia pure nelle loro linee generali. Pertanto non possono rientrare nella previsione della norma in questione tutti quei fatti costituenti reato che si trovino, rispetto al primo, in un rapporto di mera occasionalità, ovvero siano, con il primo, espressione di una abitualità o addirittura di un costume di vita. Siffatta occasionalità si riscontra ogni volta che il reato successivo venga commesso per effetto dell'insorgenza di fattori del tutto estranei, per loro natura, all'iniziale disegno criminoso.

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