Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4892 del 23 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Non sono impugnabili i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione del detenuto alla corrispondenza telefonica, adottati dall'autoritą giudiziaria o da quella penitenziaria, secondo l'ordine delle rispettive competenze, sia per il principio di tassativitą delle impugnazioni, sia perché detti provvedimenti non sono comunque annoverabili tra quelli concernenti la libertą personale, ricorribili ex art. 111 Cost.

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