Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4807 del 11 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine «indizi» ha significato e valore diversi a seconda che con esso si voglia fare riferimento agli elementi di prova necessari e sufficienti per affermare la responsabilitą di un soggetto in ordine ai reati ascrittigli, ovvero a quelli legittimanti una misura cautelare coercitiva come la custodia in carcere. Nel primo caso, infatti, per indizi s'intendono le prove cosiddette logiche o indirette, attraverso le quali da un fatto certo si risale, per massime di comune esperienza, ad uno incerto, mentre nel secondo caso la parola «indizi» fa riferimento anche alle prove cosiddette dirette le quali, al pari di quelle indirette, debbono essere tali da fa apparire probabile la responsabilitą dell'indagato circa il fatto o i fatti per i quali si procede.

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