Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4604 del 26 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Le intercettazioni telefoniche possono costituire valida fonte di ricostruzione del quadro indiziario prima ancora che vengano trascritte, purchč siano state rispettate le norme processuali concernenti le autorizzazioni e le modalitā di esecuzione, in quanto, da un lato, il mancato deposito dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche, disposte in altro procedimento, presso l'autoritā giudiziaria competente per il diverso procedimento, non č causa di inutilizzabilitā dei risultati delle intercettazioni, e dall'altro il mancato rispetto degli artt. 267 e 268 c.p.p. rileva solo in tema di prova ai fini del giudizio.

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