Cassazione penale Sez. I sentenza n. 404 del 4 marzo 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario che i vari episodi criminosi siano oggetto di un'unica complessa, generica e preventiva deliberazione, seguita da una deliberazione specifica per ogni singola azione criminosa. L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso così individuata è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, che deve valutare il tempo intercorso tra i vari episodi criminosi, il titolo del reato, le modalità di esecuzione ed ogni altro elemento di prova da cui possa essere desunto che i vari reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

(massima n. 2)

In tema di continuazione, per la configurazione del medesimo disegno criminoso è sufficiente che l'agente abbia ideato di commettere più reati, con determinate modalità ed in determinate circostanze, mentre non è necessario che siano state individuate nel disegno criminoso anche le persone in danno delle quali commettere i reati. Inoltre, essendo il nesso della continuazione costituito dall'intenzione del reo di commettere più reati determinati, lo stesso non può essere ritenuto necessariamente escluso dall'arresto (o dalla condanna) intervenuta tra un episodio criminoso e l'altro, perché la controspinta psicologica costituita dall'arresto (o dalla condanna) non è inconciliabile con la persistenza del medesimo disegno criminoso già ideato ed in corso di esecuzione da parte del reo.

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