Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 367 del 20 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere riconosciuto al giudice di appello dall'art. 597, quinto comma, c.p.p. di applicare anche di ufficio con la sentenza i benefici degli artt. 163 e 175 c.p. ed una o pił circostanze attenuanti, si pone come eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal primo comma del citato art. 597, secondo cui l'appello attribuisce al giudice la cognizione di primo grado cui si riferiscono i motivi preposti. Pertanto, il mancato esercizio di tale potere non č censurabile in sede di legittimitą né č configurabile al riguardo un obbligo di motivazione, in assenza di una richiesta, oltre che nei motivi di appello, nel corso del giudizio di secondo grado.

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