Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3509 del 21 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore non materiale eventualmente occorso in un'ordinanza pronunciata in sede esecutiva (dal giudice dell'esecuzione) può essere eliminato prima che si formi la regiudicata solo attraverso il riesame del provvedimento da parte del giudice del grado ulteriore a seguito di impugnazione e con l'osservanza di determinate condizioni di tempo e di modo, ma mai dal giudice che lo ha emesso. Ne consegue che, una volta applicato l'indulto al condannato in misura ritenuta inferiore a quella dovuta, il provvedimento diviene irrevocabile se non impugnato tempestivamente dalla parte interessata con i normali mezzi apprestati dalla legge e non può subire modificazioni per le preclusioni nascenti dal principio dell'intangibilità del giudicato.

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