Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2967 del 24 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

I due requisiti della precisione e della concordanza non possono coesistere in ciascun indizio da valutare in quanto, ove uno di essi sia fornito del requisito della precisione, intesa come necessarietą, č possibile utilizzarlo singolarmente, risultando di per sé e da solo idoneo e sufficiente a provare il fatto ignoto. Al contrario, in presenza di pił indizi nessuno dei quali munito del requisito della precisione, occorre che essi siano concordanti.

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