Cassazione civile Sez. III sentenza n. 936 del 2 aprile 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Atteso che il pagamento della penale per il ritardo non è per se stesso incompatibile con la domanda di adempimento della prestazione, come precisato dall'art. 1383 c.c., e che non vi sono ragioni per escludere che il principio valga anche in tema di risoluzione del contratto e di conseguente risarcimento del danno, occorre tuttavia considerare che, in quest'ultima ipotesi, la risoluzione viene ad assorbire il ritardo e che, pertanto, con il risarcimento del danno ben può essere liquidata anche quella particolare voce di danni costituita dal ritardo stesso. Quanto innanzi implica che, per esaminare se il danno sia o meno cumulabile con la penale, occorre accertare, caso per caso, se nella liquidazione dei danni è stata compresa e liquidata la voce relativa al ritardo: in tal caso non è ovviamente dovuta la penale, poiché ciò comporterebbe un duplice indennizzo per lo stesso titolo; mentre, se quella voce non fu considerata in sede di liquidazione del danno, non sussistono né motivi concettuali né principi giuridici che escludano il diritto a percepire la penale unitamente al risarcimento degli altri danni. In questa ipotesi coesiste una liquidazione giudiziale (quanto alla condotta a danni in base alle norme generali nell'ambito delle prove in atti) con quella convenzionale (quanto alla penale per il ritardo).

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