Cassazione penale Sez. V sentenza n. 291 del 29 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il procedimento di esecuzione, l'art. 666 c.p.p. stabilisce che, quando non si debba dichiarare l'inammissibilitą della richiesta, il giudice deve provvedere in camera di consiglio con le forme di cui all'art. 127 c.p.p. e previo avviso alle parti. Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato de plano va, quindi, considerato come abnorme, poiché costituisce esercizio di un potere che esula da ogni previsione normativa.

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