Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2622 del 19 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di furto sono irrilevanti sia il criterio spaziale e quello temporale, sia la durata del possesso dell'agente. Ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo del reato è sufficiente, infatti, che l'agente consegua la disponibilità materiale della cosa. (Fattispecie nella quale è stata ravvisata la consumazione poiché l'agente è stato colto all'interno dell'abitazione con alcuni oggetti riposti in tasca).

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