Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2378 del 27 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento con il quale il giudice esercita il potere di differimento del colloquio con il difensore ai sensi dell'art. 104, terzo comma, c.p.p., non è impugnabile per il principio di tassatività delle impugnazioni fissato dall'art. 568, primo comma, c.p.p., dovendosi escludere che esso abbia incidenza sulla libertà personale dell'imputato. La questione relativa alla legittimità del detto provvedimento può tuttavia rilevare qualora si profili una nullità dell'interrogatorio dell'imputato conseguente alla violazione del diritto al colloquio con il suo difensore da parte dell'imputato in stato di custodia cautelare.

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