Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2373 del 20 dicembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In riferimento alle pronunce della Corte di cassazione, la procedura della correzione degli errori materiali può essere utilizzata per ovviare alla mera discordanza tra l'effettivo pensiero del giudice e la sua esteriorizzazione od anche, alla mancata cognizione di fatti storici che investano elementi essenziali della decisione. Non può, invece, farsi ricorso alla detta procedura nei casi di errori di giudizio o di errori determinati da sviste materiali, poiché in tali evenienze è necessario utilizzare i mezzi di impugnazione, che non sono consentiti dall'ordinamento processuale nei confronti delle decisioni della Corte. (Fattispecie nella quale dalla S.C. è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza ex art. 130 c.p.p., tendente alla modifica della decisione precedentemente assunta dal giudice di legittimità).

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