Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2001 del 3 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violazione della pubblica custodia di cose non è richiesto, per la costituzione della custodia, l'uso di formule particolari o di determinate procedure, bensì che l'apprensione della cosa da parte del pubblico ufficiale sia avvenuta in virtù dei pubblici poteri ad esso demandati. Ne consegue che il reato sussiste anche se non sia stato ancora redatto verbale di sequestro, purché le cose siano state poste alla diretta ed esclusiva disposizione del pubblico ufficiale, anche se la relativa custodia sia inadeguata o negligente. (Nella specie, militari della guardia di finanza avevano acquisito, nel corso di un'ispezione presso un'azienda, materiale ritenuto utile ai fini di indagini e l'avevano sistemato in scatoloni, poi collocati nel bagagliaio dell'autovettura di un socio dell'impresa ispezionata, invitandolo a seguirli. Quest'ultimo, invece, si era allontanato velocemente, disattendendo l'ordine ricevuto).

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