Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 1943 del 8 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, l'ordinanza con la quale il pretore dichiari la nullità del decreto di citazione quale conseguenza della mancata notifica dello stesso alla persona offesa dal reato, non può essere impugnata autonomamente. Né il predetto provvedimento può dirsi «abnorme», e quindi suscettibile di impugnazione mediante ricorso per cassazione, essendo stato emesso nell'esercizio di poteri espressamente previsti dalla legge.

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