Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1930 del 8 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di riesame di un provvedimento che dispone una misura cautelare personale, l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza in camera di consiglio č causa di una nullitā che, in quanto non definita assoluta dall'art. 127, quinto comma, c.p.p. e non attinente ad una ipotesi in cui č obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 180, 181 e 182 c.p.p. Ne consegue che la omessa eccezione da parte del difensore della detta nullitā di fronte al tribunale del riesame produce la non deducibilitā dell'eccezione stessa innanzi alla Cassazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.