Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1674 del 23 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

I vari reati di ricettazione commessi dall'agente possono essere compresi in un unico disegno criminoso se sono stati programmati come un tutto unico, a nulla rilevando il momento di consumazione dei rispettivi reati presupposti. Infatti, tale momento non incide in alcun modo sul collegamento funzionale fra le varie ricettazioni, che realizzano lo scopo essenziale del generico programma di acquisire cose provenienti da reati, la cui consumazione č prevedibile prima del loro verificarsi. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, il medesimo disegno criminoso era stato escluso in base alla considerazione che le cose ricettate erano state rubate in un periodo posteriore a quello in cui erano state commesse le ricettazioni oggetto del presente giudizio).

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